Opus Dei. Bollettino RomanaBollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei

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11 • Luglio - Dicembre 1990 • Pagina 279
 
 
 
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Le iniziative apostoliche dei fedeli nell'ambito dell'educazione

In queste pagine intendo affrontare in prospettiva canonistica le questioni relative all'apostolato dei fedeli nel campo dell'educazione. Tratterò delle iniziative educative promosse dai fedeli, come frutto della loro personale responsabilità in un settore vitale per la conformazione cristiana della società. Per dare avvio a quest'analisi, mi sembra opportuno un riferimento alle fonti, principalmente al nuovo Codice di Diritto Canonico , interpretato alla luce dei documenti del Concilio Vaticano II che ne rappresentano l'immediato e precipuo fondamento magisteriale. L'esame di queste fonti e di altre attinenti alla materia , sarà oggetto dei primi due paragrafi del presente lavoro. Su queste basi verrà offerto poi, nel terzo e ultimo paragrafo, un tentativo di sistematizzazione della materia.

1. Le iniziative educative dei fedeli nel Codice di Diritto Canonico

In una questione come la presente non ci si può accontentare della semplice esegesi successiva di ogni singolo precetto codiciale o brano conciliare, poiché invano si cercherà un testo in cui siano confluiti tutti gli elementi in gioco, e in cui si sia quindi formulato espressamente il diritto del fedele a promuovere iniziative scolastiche ispirate dalla fede cristiana. In un approccio globale e sistematico al Codice e ai documenti del Vaticano II risulta invece agevole trovare i fondamenti di tale diritto. In questo paragrafo esporrò le principali basi codiciali. Nel seguente tenterò un loro ulteriore approfondimento alla luce del Concilio.
Il titolo del CIC sull'educazione cattolica si apre con il seguente enunciato: «I genitori, come pure coloro che ne fanno le veci, sono vincolati dall'obbligo e hanno il diritto di educare la prole; i genitori cattolici hanno anche il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possono provvedere nel modo più appropriato all'educazione cattolica dei figli» (can. 793 § 1). Il testo distingue il livello naturale —relativo a tutti i genitori— e quello soprannaturale —proprio dei genitori cristiani—, mostrando così la continuità e armonia tra le situazioni giuridiche di entrambi questi piani. Nella seconda frase si dichiara il diritto_dovere di educare cristianamente la prole —formalizzato in modo più ampio da altri canoni (cfr. cann. 226 § 2, in fine; 774 § 2; e 1136)— sotto un profilo particolare: quello della scelta dei mezzi e istituzioni attraverso cui provvedere all'educazione cattolica dei figli. Lo stretto collegamento del mezzo principale per l'educazione dei figli —la scuola— con la funzione dei genitori, in relazione alla quale esso ha natura di aiuto, è ben evidenziata dal canone 796 § 1: «Tra i mezzi per coltivare l'educazione i fedeli stimino grandemente le scuole, le quali appunto sono di precipuo aiuto ai genitori nell'adempiere la loro funzione educativa» .
La prospettiva però deve ampliarsi, tenendo conto, da un lato, che anche quei fedeli che non sono genitori né fanno le loro veci hanno diritto a partecipare all'opera educativa, compresi gli aspetti riguardanti la trasmissione del Vangelo; e, dall'altro, che l'educazione non finisce con le scuole —intese nel nuovo CIC solo come quelle inferiori e medie—, ma comprende pure il livello universitario o, più in generale, superiore (cfr. can. 814) . Sicché la posizione giuridica del fedele rispetto all'educazione cristiana può essere concepita in maniera più generale, quale partecipazione a quella missione educativa della Chiesa, di cui al canone 794 § 1: «A titolo speciale il dovere e il diritto di educare spetta alla Chiesa, alla quale è stata affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini, perché siano in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana». Riguardo a questo testo va però evitata ogni interpretazione riduttiva che continui ad identificare in questo settore la Chiesa con la sua dimensione istituzionale, e che consideri i fedeli come mera longa manus della Gerarchia. In verità, la partecipazione dei fedeli alla missione educativa della Chiesa si configura come una funzione loro propria, che poggia sulla funzione e sul diritto naturale a educare di cui essi sono titolari. Di nuovo riscontriamo la continuità tra ordine naturale e soprannaturale.
Dal punto di vista delle istituzioni, il CIC riconosce l'esistenza di iniziative che, essendo veramente cattoliche ( reapse catholica è l'espressione usata sia nell'ambito delle scuole —cfr. 803 § 3— che in quello delle università —cfr. can. 808—), non possono utilizzare il nome di «cattolica», se non con il consenso della competente autorità ecclesiastica . Tali scuole o università effettivamente cattoliche comprendono ovviamente quelle nate dall'autonoma attività dei fedeli: anzi, sono queste ultime quelle contemplate primariamente da quei canoni, giacché di per sé non si ravvisa di regola alcun problema perché le iniziative educative della Chiesa in quanto istituzione adoperino la denominazione di «cattolica» . Altre disposizioni presuppongono con molta chiarezza che non si può identificare scuola od università ufficialmente cattolica —collegate cioè con la dimensione istituzionale della Chiesa - con scuola od università la cui ispirazione sia davvero cattolica. In questa luce vanno letti ad es. i seguenti due precetti, in cui si evita l'espressione «scuola cattolica»: «I genitori affidino i figli a quelle scuole nelle quali si provvede all'educazione cattolica (...)» (can. 798) ; «Se non ci sono ancora scuole nelle quali venga trasmessa una educazione impregnata di spirito cristiano, spetta al Vescovo diocesano curare che siano fondate» (can. 802 § 1) . D'altra parte, il can. 809, circa la sollecitudine delle Conferenze Episcopale perché ci siano nel loro territorio centri di studi superiori veramente cattolici, prescinde significativamente dall'impiego della categoria di «università cattolica», e preferisce una descrizione sostanziale della loro intrinseca identità cattolica . E, tranne casi ormai eccezionali in cui scuole e università pubbliche —dello Stato o di altre istituzioni secolari pubbliche— abbiano tale identità cattolica, da dove procederanno queste entità educative veramente collegate con la fede —all'infuori dalle iniziative della stessa Chiesa in quanto istituzione— se non dall'iniziativa privata dei fedeli?
Nella normativa del CIC sui doveri e sui diritti dei fedeli e dei laici si riscontrano le basi giuridiche ecclesiali di queste iniziative. Penso che il precetto più rilevante a questi effetti sia quello del can. 216, secondo cui: «Tutti i fedeli, in quanto partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto, secondo lo stato e la condizione di ciascuno, di promuovere e di sostenere l'attività apostolica anche con proprie iniziative; tuttavia nessuna iniziativa rivendichi per se stessa il nome di cattolica, senza il consenso dell'autorità ecclesiastica competente». L'educazione cristiana costituisce senz'altro un'attività apostolica, per cui le iniziative apostoliche educative vanno comprese nell'anteriore formulazione, la quale è da collegare sotto questo profilo al diritto fondamentale di annunciare il Vangelo, proclamato dal can. 211. Ma l'educazione cristiana integrale non comprende solo l'educazione religiosa e morale in senso stretto, ma investe anche l'intera formazione umana , la quale non per questo muta la propria indole di attività situata —anche giuridicamente— nell'ambito tradizionalmente denominato secolare o temporale. Perciò risulta anche pertinente il rispettivo diritto di libertà nel temporale di cui al canone 227: «E' diritto dei fedeli laici che venga loro riconosciuta nella realtà della città terrena quella libertà che compete ad ogni cittadino; usufruendo tuttavia di tale libertà, facciano in modo che le loro azioni siano animate dallo spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando però di presentare nelle questioni opinabili la propria tesi come dottrina della Chiesa». Questo diritto deve essere rispettato da tutti nella Chiesa, compresa ovviamente l'autorità ecclesiastica. Sotto questo profilo, il riconoscimento dell'autonomia ecclesiale delle imprese educative promosse dagli stessi fedeli comporta anche un riconoscimento del diritto di libertà nel temporale appartenente ai fedeli coinvolti.

2. Le iniziative educative private dei fedeli alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II

La disciplina del libro III del CIC in campo educativo è ispirata specialmente —com'è scontato— alla dichiarazione Gravissimum educationis del Concilio Vaticano II, dedicata per l'appunto all'educazione cristiana . Poiché da questo testo conciliare e dalla storia della sua redazione non sembra possibile trarre molte conclusioni sulla questione giuridico_canonica delle scuole e delle università cattoliche , non è nemmeno possibile trovarvi immediate indicazioni d'indole giuridico_canonica rispetto alla presente questione. Tuttavia, ci sono diversi elementi abbastanza rilevanti, che possono gettar luce sull'argomento. Essi procedono dall'impostazione globale del documento che non è incentrato sulle istituzioni educative ufficialmente cattoliche, ma sull'educazione cristiana e sul ruolo dei diversi responsabili dell'educazione —genitori, società e Chiesa— . D'altra parte, prima di esporre la dottrina sulle scuole e sulle università cattoliche, la Gravissimum educationis tratta della dottrina della Chiesa, rispettivamente, sulle scuole e sulle università in generale . Di modo che l'attività dei cattolici nel campo dell'educazione viene contemplata in tutta la sua ampiezza e nelle sue diverse modalità, senza ridurla all'ambito delle entità ufficialmente cattoliche.
D'altra parte, nel n. 4 dello stesso documento, che introduce alla trattazione delle scuole e delle università, il Concilio espone una distinzione che ritengo assai rilevante per la comprensione dell'intera problematica. Tra i molteplici mezzi idonei per educare, si distinguono prima quelli che la Gravissimum educationis considera come «propri» della Chiesa, di cui si fornisce solo l'esempio prioritario della catechesi. E poi si aggiunge: «La Chiesa valorizza anche e tende a penetrare del suo spirito e a elevare gli altri mezzi, che appartengono al patrimonio comune degli uomini e che sono particolarmente adatti al perfezionamento morale e alla formazione umana, quali gli strumenti della comunicazione sociale, le molteplici società a carattere culturale e sportivo, le associazioni giovanili e in primo luogo le scuole». Viene in questo modo dichiarato dal Concilio che le scuole in quanto tali sono mezzi educativi appartenenti al patrimonio comune degli uomini. Il loro sostanziale collegamento con i diritti naturali della persona nonché con il diritto di libertà del cristiano nell'ambito temporale rappresenta una logica conseguenza giuridica dell'anzidetta concezione.
Tuttavia, la dottrina di questa dichiarazione deve essere ulteriormente illuminata da altri passi conciliari, maggiormente espliciti in materia di azione apostolica dei fedeli. Questo metodo di reciproca interconnessione tra i documenti magisteriali, essendo sempre necessario data l'unità essenziale del Magistero, appare particolarmente efficace quando si tratta dell'ultimo Concilio ecumenico, il cui messaggio gode di una peculiare coerenza di fondo. Non è il caso di analizzare adesso la sua ricca dottrina ecclesiologica —contenuta soprattutto nella costituzione dogmatica Lumen gentium e sviluppata per quel che riguarda l'apostolato dei laici nel decreto Apostolicam actuositatem —, circa la partecipazione di ogni fedele a titolo battesimale alla missione salvifica di Cristo e della Chiesa —in cui si fonda il suo diritto fondamentale a diffondere la Parola di Dio—.
Soltanto vorrei insistere in questo momento sull'importanza che assume la dottrina di Apostolicam actuositatem, n. 24 nell'ambito delle iniziative apostoliche dei fedeli nel settore educativo . Si deve tener presente la varietà di possibili rapporti delle iniziative apostoliche dei laici con la Gerarchia, contemplati dai successivi paragrafi di quel numero, prestando particolare attenzione a quanto si dice nell'ultimo paragrafo circa «le opere e istituzioni di ordine temporale». Nei loro riguardi «il compito della Gerarchia ecclesiastica consiste nell'insegnare e interpretare autenticamente i principi morali da seguire nelle cose temporali; è anche suo potere giudicare, tutto ben considerato e servendosi dell'aiuto di esperti, della conformità di tali opere e istituzioni con i principi morali e stabilire quali cose sono richieste per custodire e promuovere i beni di ordine soprannaturale» (n. 24g). L'intreccio tra ordine spirituale —della salus animarum — e ordine secolare richiede dunque il non dimenticare quest'ultima modalità di rapporto di certe iniziative veramente apostoliche —ma di natura essenzialmente temporale— con l'autorità ecclesiastica. E tra le iniziative del genere vanno certo annoverate quelle rivolte all'educazione integrale della persona. Esse sono da ritenere comprese in quelle che il decreto, nel numero dedicato all'apostolato di animazione cristiana del temporale, descrive in questi termini: «Tra le opere di simile apostolato si distingue l'azione sociale dei cristiani, che il Concilio desidera oggi si estenda a tutto l'ambito temporale, anche alla cultura» (n. 7e). Non c'è dubbio pertanto che l'apostolato della cultura viene concepito dalla dottrina conciliare come una parte dell'apostolato di cristianizzazione del temporale, in diretto collegamento con il diritto dei fedeli ad illuminare con la Parola di Dio tutte le realtà umane.
Ci sono ancora altri luoghi conciliari che ritengo particolarmente utili agli effetti della nostra indagine . Nella cornice dei ripetuti insegnamenti conciliari sulla legittima autonomia dell'ordine temporale , conviene prendere in considerazione gli appelli a distinguere tra i diritti e i doveri dei fedeli in quanto tali —cioè nella Chiesa— e in quanto cittadini —ossia nella società civile—. Così la Lumen gentium rivolge questo appello ai fedeli: «A causa dell'economia stessa della salvezza imparino i fedeli a distinguere accuratamente fra i diritti e i doveri, che loro incombono in quanto aggregati alla Chiesa, e quelli che loro competono in quanto membri della società umana. Cerchino di metterli in armonia fra loro, ricordandosi che in ogni cosa temporale devono essere guidati dalla coscienza cristiana, poiché nessuna attività, neanche in materia temporale, può essere sottratta al dominio di Dio. Nell'epoca nostra è sommamente necessario che questa distinzione e nello stesso tempo questa armonia risplendano nel modo più chiaro possibile nella maniera di agire dei fedeli, affinché la missione della Chiesa possa pienamente rispondere alle particolari condizioni del mondo moderno» (n. 36d). E la Gaudium et spes ribadisce che: «E' di grande importanza, soprattutto in una società pluralistica, che si abbia una giusta visione dei rapporti tra la comunità politica e la Chiesa e che si faccia una chiara distinzione tra le azioni che i fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in nome proprio, come cittadini, guidati dalla coscienza cristiana, e le azioni che essi compiono in nome della Chiesa in comunione con i loro pastori» (n. 76a).
D'altra parte, è opportuno ricordare la distinzione che, nell'ambito degli strumenti di comunicazione sociale —la cui analogia con le scuole a questi effetti è ben vistosa -, traccia il decreto Inter mirifica, n. 14a: «Al fine poi di formare i lettori a un genuino spirito cristiano si crei e si promuova una stampa specificamente cattolica, tale cioè che —sia essa promossa e dipenda direttamente dalla stessa autorità ecclesiastica, oppure da cattolici— venga pubblicata con l'esplicito scopo di formare, rafforzare e promuovere opinioni pubbliche conformi al diritto naturale, alla dottrina e alla morale cattolica, e di divulgare e far conoscere nella giusta luce i fatti che riguardano la vita della Chiesa». La doppia modalità indicata dal Concilio —dipendenza dall'autorità ecclesiastica oppure da cattolici— risulta perfettamente applicabile all'ambito delle imprese educative aventi identità cattolica.
Per completare questo panorama di fonti conciliari riguardanti il nostro argomento, va segnalato il passo della dichiarazione Dignitatis humanae, n. 4e, in cui si asserisce che: «nella natura sociale dell'uomo e nel carattere stesso della religione si fonda il diritto in virtù del quale gli uomini, mossi dalla propria convinzione religiosa, possono liberamente riunirsi e dar vita ad associazioni educative, culturali, caritative, sociali».

3. Verso una sistematizzazione: la partecipazione dei fedeli e della Chiesa in quanto istituzione agli aspetti umani, dottrinali e pastorali delle iniziative educative effettivamente cattoliche

Sulla base dei dati raccolti nelle fonti è possibile ora tentare una sistematizzazione di questa materia. Nelle iniziative educative ispirate dalla fede cattolica si possono differenziare tre aspetti: l'educazione umana —naturalmente impregnata di spirito cristiano—; l'educazione dottrinal_religiosa —ossia, l'insegnamento della religione o della teologia—; e l'assistenza pastorale. Mi propongo di analizzare qui la partecipazione dei fedeli —in quanto tali— e della Chiesa come istituzione in ognuna di queste tre componenti della scuola o università effettivamente cattolica.
La dimensione umana dell'educazione —essenziale in queste istituzioni educative— le accomuna a tutte le altre istituzioni d'educazione —sia private che pubbliche—. Questa tesi —accolta dal Concilio Vaticano II nel menzionato brano della dichiarazione Gravissimum educationis, n. 4— è decisiva per la comprensione dell'intera questione: una scuola o università sostanzialmente cattolica è anzitutto ed essenzialmente una scuola o una università come tutte le altre. La sua identità cattolica non muta questa sua naturale collocazione all'interno dei mezzi educativi di cui dispone l'uomo in quanto tale per la trasmissione del sapere e delle altre dimensioni (morali, fisiche, sociali, ecc.) che compongono l'educazione. Tale collocazione distingue nettamente queste istituzioni dalle iniziative catechetiche, che sono sempre essenzialmente e costitutivamente proprie della Chiesa.
Ne consegue che, indipendentemente dal soggetto ecclesiale che le promuove e da cui dipendono, tutte le entità scolastiche reapse catholicae che operano nel campo dell'educazione umana a qualsiasi livello appartengono in quanto tali all'ordine delle realtà temporali, e dunque rientrano sotto tale profilo nell'ambito di applicazione del diritto secolare. La tutela dei diritti e dei doveri fondamentali dell'uomo in materia educativa ad opera delle istituzioni civili —in cui si concretizza la protezione del bene comune della società civile in questo campo— è la stessa che esiste per le omologhe iniziative educative non aventi finalità di apostolato cattolico .
Tuttavia, non tutte le imprese educative d'indole cattolica possiedono lo stesso statuto canonico . Occorre infatti distinguere tra quelle dipendenti dai fedeli e quelle dipendenti dalla Chiesa in quanto istituzione. Si noti che il criterio di discernimento non riguarda la sostanza dell'impegno cattolico della comunità educativa, ma solo la dipendenza giuridica di governo , vale a dire si riferisce a chi ha poteri e responsabilità sul funzionamento dell'ente nella sua dimensione propria di istituzione educativa.
I primi soggetti naturalmente responsabili in materia di educazione sono gli stessi genitori. Questa priorità è assunta nell'ordine della giustizia intraecclesiale, in modo che il soggetto cui spetta primariamente nella Chiesa la promozione e il funzionamento delle iniziative scolastiche —almeno di quelle inferiori e medie— sono gli stessi fedeli che siano anche genitori . Naturalmente essi hanno bisogno della collaborazione di altri fedeli —insegnanti, direttori di scuole, personale amministrativo, ecc.— per poter attuare la loro naturale competenza, ma questi vengono abilitati naturalmente a farlo a titolo primario di collaboratori dei medesimi genitori.
La funzione determinante dei genitori nell'educazione e nelle scuole è stata vivamente percepita, insegnata e promossa dal Venerabile Servo di Dio Josemaría Escrivá, Fondatore dell'Opus Dei. Già nel 1939, in una lettera rivolta ai suoi figli, esplicitava questa dimensione del loro lavoro apostolico in campo educativo: "Nella vostra attività, tenete molto presenti i genitori. La scuola, o il centro docente in cui lavorate, è costituito dai ragazzi, dai professori e dalle famiglie dei ragazzi, in unità di intenzioni, di sforzo e di sacrificio" . Ed aggiungeva: "Anzitutto cerchiamo di fare del bene alle famiglie dei ragazzi, quindi ai ragazzi che si educano in questi centri e a coloro che lavorano con noi alla loro educazione; infine anche noi ci formiamo nel formare gli altri. I genitori sono i primi e i principali educatori (cfr. Pio XI, enc. Divini illius Magistri, AAS, 22 [1930], pp. 59 ss.) e debbono arrivare a considerare il centro come un prolungamento della famiglia. A questo scopo occorre seguirli, renderli partecipi del calore e della luce del nostro impegno cristiano. Non dimenticate, inoltre, che altrimenti essi potrebbero facilmente distruggere (per noncuranza, per mancanza di formazione o per qualsiasi altro motivo) tutto il lavoro svolto dai professori con gli studenti" .
Nel caso dell'educazione superiore il rapporto con i genitori si affievolisce, ma esiste un altro titolo che consente di affermare la stessa priorità della competenza dei fedeli. In effetti, i cristiani che si dedicano all'insegnamento e alla ricerca universitaria sono coloro primordialmente chiamati —dalla stessa essenza della loro vocazione professionale— ad animare cristianamente queste aree, e ad unirsi nel farlo, in virtù delle esigenze sociali derivanti contemporaneamente dalla cultura e dall'apostolato .
Le iniziative apostoliche dei fedeli nell'animazione cristiana dell'ordine temporale —per ciò che attiene alla loro essenziale dimensione umana— costituiscono naturalmente un esercizio dei loro diritti umani nella sfera secolare. Ne deriva che, nonostante sia possibile che i fedeli ricorrano a vie canoniche per l'organizzazione delle loro iniziative proprie , la via naturalmente più consona alla natura di queste organizzazioni di tendenza —come vengono denominate nel diritto ecclesiastico italiano - sia quella del diritto secolare. Alla secolarità sostanziale di qualunque iniziativa scolastica d'ispirazione cristiana (perfino di quelle canonicamente istituzionalizzate ) si aggiunge allora la secolarità del modo giuridico di organizzare e di presentare l'iniziativa. Tale scelta appare avallata dagli stessi brani conciliari in cui si invita a distinguere tra diritti dei cristiani in quanto membri della Chiesa e in quanto membri della città terrena . La dimensione veramente apostolica di quest'attività non costituisce motivo per dover privilegiare nell'istituzionalizzazione dell'iniziativa il suo nesso con la Chiesa, basato sulla dimensione apostolica di tale attività. Ciò può perfino rendere meno efficace —in ultim'analisi anche apostolicamente— l'azione educativa, in quanto può ingenerare ingiuste discriminazioni per ragioni religiose o allontanare l'adeguata partecipazione —apostolicamente tanto interessante— di non cattolici .
Trattasi dunque di quelle «associazioni di ispirazione cristiana che operano nel temporale» di cui parla un documento della Conferenza Episcopale Italiana del 1981 . Tali associazioni possono essere riconosciute dall'ordinamento civile in vari modi, i quali devono però evidenziare la loro natura strettamente secolare . A ciò è interessata la stessa comunità ecclesiale, che sa di realizzare allora la sua missione apostolica secondo forme pienamente adeguate alla secolarità dei propri membri laici, le quali si dimostrano particolarmente efficaci anche dal punto di vista dell'evangelizzazione .
La dimensione apostolica di questo combinato esercizio dei diritti naturali di educare, di associarsi e di libertà religiosa non implica affatto che le rispettive organizzazioni debbano essere canonicamente costituite. Di fatto la maggior parte dell'apostolato dei laici —ossia dell'esercizio del loro diritto fondamentale a comunicare la parola di Dio— si realizza attraverso vie e modalità pienamente secolari, che non mutano la loro natura a motivo dello spirito cristiano e apostolico con cui devono essere vissute dai battezzati.
Anche sotto questo profilo la mia argomentazione si ispira al lucido insegnamento di Mons. Escrivá, che ha evidenziato la secolarità di queste iniziative apostoliche dei fedeli nell'ambito dell'educazione. Del resto, tale nota caratterizza essenzialmente le opere di apostolato promosse dalla Prelatura dell'Opus Dei in questo settore (e in altri affini, come quello dell'assistenza sociale). Nella medesima lettera già citata, il Fondatore dell'Opus Dei scriveva: "Il nostro apostolato —lo ripeterò mille volte— è sempre lavoro professionale, laicale e secolare: ciò dovrà evidenziarsi in modo chiaro, come una caratteristica essenziale, anche —e direi anzi specialmente— nei centri educativi che costituiscono attività apostoliche istituzionali dell'Opera. Questi ultimi, quindi, saranno sempre centri promossi da cittadini comuni (membri dell'Opera o non), a modo di un'attività professionale, laicale, in piena conformità con le leggi del paese e una volta ottenuto dalle autorità civili il riconoscimento che viene concesso alle iniziative analoghe degli altri cittadini. Inoltre, normalmente essi saranno promossi con l'espressa condizione che non vengano mai considerati come attività ufficialmente o ufficiosamente cattoliche, cioè alle dirette dipendenze della gerarchia ecclesiastica. Non saranno centri educativi promossi e creati gerarchicamente dalla Chiesa, conformemente al diritto inviolabile che le proviene dalla sua missione divina, bensì iniziative di cittadini che esercitano il diritto di svolgere un'attività lavorativa nei diversi ambiti della vita sociale e, quindi, anche nell'educazione. Nonché nel rispetto del diritto, che compete ai genitori, di educare cristianamente i propri figli (...)" .
Tenuto conto dell'indipendenza di queste iniziative educative dei fedeli nei confronti della Gerarchia ecclesiastica, può sorgere la preoccupazione per la tutela giuridica della loro sostanziale identità cattolica. Questa preoccupazione è ben giustificata, ma non deve oscurare la natura delle cose. In effetti, quando si tratta di imprese che operano nel temporale e nelle quali i fedeli partecipano non in quanto tali, bensì a titolo di membri della società civile, non ha senso pretendere che l'autorità ecclesiastica possa assumere in esse compiti di governo: ciò, oltre ad essere del tutto invalido, contraddirebbe la natura stessa di queste entità. Sotto il profilo del munus regendi, in questo caso la Gerarchia può agire soltanto attraverso i rispettivi fedeli: imponendo loro, se il caso lo richiedesse, un determinato comportamento ritenuto necessario per tutelare la natura veramente cattolica dell'attività svolta. Ma l'esecuzione di tale mandato compete ai medesimi fedeli, i quali —uniti agli altri cittadini che possano essere coinvolti e come veri responsabili—, dovranno cercare i mezzi per mettere in pratica tali misure.
Comunque, la responsabilità primaria nella protezione dell'identità cristiana di queste organizzazioni compete agli stessi fedeli interessati. Sono loro che dovranno rintracciare le vie giuridiche —clausole statutarie e contrattuali, procedure interne, ecc.— che abbiano efficacia di fronte all'ordinamento civile e consentano di far rispettare a tutti —anche giudizialmente— la tendenza ideale che anima l'istituzione . Ne consegue che il miglior contributo della legislazione della Chiesa rispetto a queste iniziative consiste nel riconoscerle come tali, ossia anche come ambiti di legittima libertà dei cristiani nel temporale (cfr. can. 227) . L'alternativa di assorbirle in qualche modo nell'organizzazione ecclesiastica per meglio proteggere il loro collegamento sostanziale con la Chiesa priverebbe quest'ultima nonché la società civile di un mezzo di apostolato e di promozione umana in piena sintonia con gli intenti conciliari. Bisogna invece fare affidamento su tali iniziative autonome, e anche aiutarle mediante l'opportuno servizio pastorale. Nel contempo, non si può falsare la libertà dei fedeli nei riguardi della Chiesa in quanto istituzione, come se essa implicasse un'affievolimento dei vincoli di comunione nella fede o minore impegno nell'obbedienza al Magistero. Allora non ci sarebbe più un vero comportamento ecclesiale e si dovrebbero prendere eventualmente le opportune misure di protezione della fede comune.
D'altra parte, in questo settore assume particolare importanza il munus docendi della Gerarchia. Ciò è stato evidenziato molto chiaramente dal decreto Apostolicam actuositatem, n. 24g. Anzitutto, trattandosi di iniziative collegate con la trasmissione della verità, la funzione di Magistero presenta particolare rilevanza. I fedeli sono sempre tenuti ad aderire e conformarsi in pratica agli insegnamenti magisteriali che possano avere relazione con il compito educativo (contenuti delle discipline insegnate, moralità delle ricerche o pratiche compiute, ecc.). Tutte le misure giuridiche di tutela dell'integrità della fede e dei costumi possono essere all'occorrenza attuate nei riguardi dei fedeli coinvolti (ma senza poter raggiungere la struttura scolastica d'indole secolare in quanto tale)
Ma la funzione docente dell'autorità ecclesiastica che a mio parere è dotata di maggior incidenza pratica per la tutela dell'indole veramente cattolica delle scuole e delle università è quella del giudizio morale sul temporale, enunciata anche dall'appena ricordato paragrafo del decreto sull'apostolato dei laici. La Gerarchia infatti può e talvolta deve pronunciarsi con autorità docente —non giurisdizionale— sulla conformità evangelica di determinate iniziative educative . Questa possibilità, certamente estrema ma di grande efficacia ecclesiale, va naturalmente evitata attraverso tutti i mezzi possibili. Tuttavia, non può essere dimenticato che il principale ricorso di cui la Gerarchia dispone per portare avanti le trattative ritenute adatte con i responsabili dell'ente educativo consiste proprio nella possibilità di formulare un giudizio negativo che chiarisca la situazione di fronte alla comunità di fedeli e alla società civile. Quando le circostanze mostrino che non c'è altra via per chiarire la situazione, la formulazione di siffatto giudizio costituirà un vero dovere —anche giuridico— dell'autorità ecclesiastica: sarà richiesta dal diritto dei fedeli a conservare la propria fede nonché dal diritto di ogni uomo rispetto alla parola di Dio.
Tutto ciò naturalmente non intende assolutamente negare le competenze della Chiesa in quanto istituzione ad assumere responsabilità dirette nel terreno educativo. In primo luogo, essa può garantire ufficialmente, sotto il profilo dottrinale e morale, l'identità cattolica di determinate iniziative educative, senza che ciò debba comportare l'istituzionalizzazione ecclesiastica di tali iniziative. Esse pertanto si configurano pienamente come organizzazioni di diritto secolare, in cui la Gerarchia non è titolare di poteri di governo . Il coinvolgimento istituzionale resta dunque limitato —in modo assai congruente con le finalità più proprie della Chiesa in quanto tale— a ciò che è la dimensione religiosa e morale delle attività . Di fronte a situazioni che contraddicano l'ideale cattolico di queste iniziative, il potere giuridico della Gerarchia potrà esercitarsi attraverso la rottura del vincolo che si era instaurato, declinando la specifica responsabilità che si era assunta.
Il vincolo con la Chiesa come istituzione può rafforzarsi ulteriormente, investendo cioè la stessa attività educativa in quanto tale, che si struttura quale forma di presenza istituzionale della Chiesa nel temporale. Conviene tener presente tuttavia che nemmeno in questo caso si verifica un'impossibile trasformazione dell'educazione nei suoi aspetti umani in un aspetto della missione di evangelizzazione della Chiesa. «Insegnare scienze profane con spirito cristiano non è un'attività dell' institutum salutis, ma del fructus salutis (intendendo come tale il criterio cristiano, non la scienza profana) e normalmente sarà un'attività personale del fedele, benché possa essere svolta anche in centri creati dall'autorità ecclesiastica in virtù della sua funzione di promozione o della sua funzione di supplenza. In quest'ultimo caso si darebbe un'organizzazione e istituzionalizzazione del fructus salutis » . Ne deriva che «dal punto di vista giuridico queste attività sono regolate dal diritto canonico, per quanto riguarda il carattere e la struttura istituzionale ecclesiale; ma in quanto si svolgono nell'ordine secolare, spetta all'autorità civile regolarle, trattandosi di attività protette dai relativi diritti naturali o umani (libertà religiosa, libertà d'insegnamento, ecc.) e dai principi dell'ordine secolare (ad es., il principio di sussidiarietà)» . In quest'ambito rientrano le scuole e le università direttamente dipendenti dall'autorità ecclesiastica —in quanto rispondono di esse entità canoniche strutturalmente appartenenti alla Chiesa in quanto istituzione (diocesi, parrocchie, ecc.)—; quelle gestite da altre persone giuridiche pubbliche —anche con base associativa, come gli istituti religiosi - la cui dipendenza dalla Gerarchia rende anche in qualche modo istituzionale l'impegno ivi assunto dalla Chiesa; e quelle, erette da chicchessia, per le quali venga emesso un riconoscimento ad hoc da parte della Gerarchia.
L'intervento della Chiesa in quanto tale in questo settore, appartenente per sua natura all'ordine temporale, è di natura sussidiaria —nel doppio senso di promozione e supplenza - rispetto a quello dei fedeli, in modo analogo a come lo è quello dello Stato e delle altre istanze pubbliche civili rispetto a qualunque privato . Ciò tuttavia non vuol dire che le iniziative della stessa Chiesa in questo campo —storicamente tanto rilevanti— non continuino ad essere molto necessarie. Le circostanze attuali richiedono dappertutto un'incisiva azione sia dei fedeli —protagonisti naturali in questo terreno— che della Chiesa come tale, la quale deve però adoperarsi alacremente non solo attraverso i propri centri scolastici, ma anche e soprattutto nella formazione dei fedeli in modo che, tra l'altro, essi possano esercitare i loro diritti per creare propri centri educativi cattolici.
Nelle iniziative scolastiche di ispirazione cattolica, oltre all'impegno ad educare cristianamente la persona in tutti gli aspetti umani, deve esserci l'offerta —sempre nel dovuto rispetto della libertà dei destinatari— di formazione specificamente cristiana e di assistenza pastorale cattolica. Non analizzerò in questo momento le molteplici questioni che si pongono in questi due altri versanti delle iniziative educative istituzionalmente cattoliche. Soltanto vorrei tentare di individuare le grandi linee dell'azione dei fedeli e della Chiesa in quanto tale in ognuno di questi campi.
La formazione dottrinal_religiosa impartita nelle scuole e nelle università, sia nell'insegnamento della religione che in quello delle discipline teologiche, non è un insegnamento che di per sé sia collegato con il munus docendi gerarchico. Esiste tuttavia un nesso giuridicamente formalizzato nell'attualità attraverso la normativa dei cann. 805 e 812 sui docenti, e 827 sui libri di testo di qualunque livello. In questo insegnamento si esercita, tra l'altro, il diritto fondamentale del fedele a trasmettere la sua conoscenza scientifica sulla propria fede. Trattandosi di iniziative educative dipendenti dalla stessa Chiesa, questa docenza dipenderà anche —come l'intero compito educativo— dall'autorità ecclesiastica, che allora si rende prioritariamente responsabile di tutto il progetto educativo e della sua realizzazione. Ma penso che nemmeno in quel caso la natura non gerarchica di questo insegnamento subisce mutamenti. Conviene ribadire però che, data la natura di questo insegnamento, l'autorità della Chiesa è sempre competente ad emanare norme al riguardo —ovviamente nel rispetto dei diritti dei fedeli interessati -, nell'esercizio del suo munus regendi per il bene comune ecclesiale. Tali norme valgono per qualunque attività educativa in cui i fedeli possano essere presenti, ma all'infuori delle iniziative di cui è responsabile la Chiesa in quanto tale, dovranno essere applicate dagli stessi fedeli, nell'uso della loro libertà nell'ambito secolare .
Per quel che concerne l'assistenza pastorale, essa per sua natura dipende sempre dalla Gerarchia (a differenza dell'apostolato nella sua dimensione battesimale, che compete a tutti i componenti delle comunità educative, e verrà svolto da ognuno secondo la propria funzione nelle scuole e nelle università). I cappellani, le parrocchie universitarie e gli altri centri in cui si svolge la pastorale universitaria e tutte le iniziative propriamente pastorali nell'ambito scolastico dovranno emanare dalla Chiesa in quanto istituzione, sia attraverso l'agire diretto delle strutture pastorali —che nominino cappellani, erigano parrocchie o centri pastorali, ecc.—, sia attraverso le competenze concesse ad altre istituzioni canoniche —come gli istituti religiosi— che, dotate di proprio clero, possano organizzare l'assistenza pastorale nelle proprie iniziative scolastiche. Ogni forma di assistenza pastorale dovrà adeguarsi all'indole propria dell'organizzazione di cui si tratti, rispettando le legittime determinazioni dei responsabili, in modo che vi sia sempre la maggiore armonia possibile tra il progetto educativo e la cura pastorale offerta.


Carlos J. Errázuriz M.
Professore di Diritto Canonico
Ateneo Romano della Santa Croce



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