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Nomine del vicario ausiliare e del vicario generale

In conformità alla possibilità prevista dagli Statuti della Prelatura, il prelato dell’Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, ha nominato vicario ausiliare Mons. Fernando Ocáriz, con la potestà esecutiva necessaria per il governo della Prelatura, incluse le competenze riservate al prelato, eccetto quelle che richiedono l’esercizio dell’ordine episcopale. La figura del vicario ausiliare è stabilita dal diritto ai numeri 134 §1 e 135 del Codex iuris particularis Operis Dei, che è stato promulgato da san Giovanni Paolo II con la Costituzione apostolica Ut sit, il 28-XI-1982.

Nel decreto di nomina, datato 9-XII-2014, il prelato ha spiegato che «l’estendersi dell’attività apostolica della Prelatura e l’aumento del numero delle circoscrizioni regionali, dei centri e delle attività la cui assistenza pastorale è affidata all’Opus Dei hanno comportato un aumento del lavoro di governo che compete al prelato». Per questo — aggiungeva —, «tenendo conto anche della mia età, vedo opportuno procedere alla nomina di un vicario ausiliare».

Fernando Ocáriz Braña è nato a Parigi il 27-X-1944 e ha studiato Scienze Fisiche all’Università di Barcellona. Ha ottenuto la laurea in Teologia alla Pontificia Università Lateranense nel 1969 e il dottorato all’Università di Navarra nel 1971, anno in cui è stato ordinato sacerdote. Dal 1986 è consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede e dal 1989 membro della Pontificia Accademia Teologica Romana. È stato nominato vicario generale della prelatura dell’Opus Dei il 23 aprile 1994. È autore di numerose pubblicazioni filosofiche e teologiche nell’ambito della Filosofia della Storia e della Cristologia.

Il nuovo vicario generale

In sostituzione di Mons. Fernando Ocáriz nell’incarico di vicario generale della Prelatura, Mons. Javier Echevarría ha nominato — con il voto deliberativo del Consiglio generale — Mons. Mariano Fazio, fino allora vicario dell’Opus Dei in Argentina, Paraguay e Bolivia.

Mariano Fazio è nato a Buenos Aires il 25-IV-1960. È laureato in Storia all’Università di Buenos Aires e dottore in Filosofia alla Pontificia Università della Santa Croce. Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 1991 dalle mani di san Giovanni Paolo II, dopo aver lavorato sette anni in Ecuador come professore di Filosofia del Diritto ed editorialista del giornale El Telégrafo. Dal 1996 al 2002, a Roma, è stato il primo decano della Facoltà di Comunicazione istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce, e poi rettore della stessa università dal 2002 al 2008. In quel periodo è stato eletto presidente della Conferenza dei rettori delle Università Pontificie Romane. Nel 2007 è stato designato perito nella V Conferenza Generale dell’Episcopato dell’America Latina e del Caribe (Aparecida, Brasile). Alcuni mesi dopo si è trasferito nuovamente nel continente americano, dove ha ricoperto la carica di vicario dell’Opus Dei in Argentina, Paraguay e Bolivia fino a oggi. È autore di oltre 20 libri sulla società moderna e i processi di secolarizzazione, oltre a parecchie biografie.

Nel comunicare queste nomine, il prelato ha chiesto ai fedeli dell’Opus Dei, e a tutte le persone che partecipano alle attività pastorali della Prelatura, di pregare perché sia dato un rinnovato dinamismo apostolico alle attività dell’Opera, al servizio della Chiesa e di tutte le anime.

Il vicario ausiliare nel diritto della Chiesa per la prelatura

Pubblichiamo, qui di seguito, una spiegazione del professor Eduardo Baura (Pontificia Università della Santa Croce) sulla figura del vicario ausiliare, prevista nel diritto della Chiesa per la prelatura dell’Opus Dei:

Il Codex iuris particularis Operis Dei (o Statuti), che è stato promulgato da san Giovanni Paolo II con la Costituzione apostolica Ut sit il 28-XI-1982, stabilisce che l’ufficio di prelato sia vitalizio. Per questo motivo la stessa norma prevede la figura del vicario ausiliare, che può essere di due tipi.

Il primo, che è quello di cui ora ci occupiamo, è previsto per il caso in cui, per un particolare aumento del lavoro di governo o per l’età avanzata del prelato, o per altre circostanze similari, il prelato consideri conveniente che, oltre al vicario generale — che dev’esserci sempre —, vi sia un vicario ausiliare che assuma la potestà esecutiva necessaria per aiutare il prelato nel governo della Prelatura. Infatti, il n. 134 § 1 degli Statuti stabilisce che «se il prelato ritiene opportuna o conveniente in coscienza la designazione di un vicario ausiliare, a norma del n. 135, sentito il Consiglio, può nominarlo liberamente. Il plenum del Consiglio generale potrà anche suggerire apertamente al prelato l’opportunità della designazione di un vicario ausiliare, che possa aiutarlo nel governo per otto anni. Il prelato, in assenza di gravi inconvenienti, seguirà di buon grado il parere del Consiglio»[1]. Quanto ai compiti del vicario ausiliare, il n. 135 recita: «Il vicario ausiliare, se il prelato ha l’uso delle proprie facoltà, lo aiuta e lo sostituisce quando è assente o impedito; non ha altre facoltà se non quelle che il prelato gli delegherà, abitualmente o in singoli casi. Di tutto ciò che farà, renderà fedelmente conto al prelato»[2]. Nel presente caso, il prelato ha conferito tutte le competenze della potestà esecutiva, comprese quelle riservate al prelato.

La figura che abbiamo illustrato si comprende bene se teniamo presente il compito che la Chiesa — come a ogni pastore che sta a capo di una circoscrizione ecclesiastica — affida al prelato: egli, infatti, non deve soltanto limitarsi all’esercizio della potestà di governo, ma deve essere anche, come si afferma negli Statuti, “maestro e padre” (n. 132, § 3) per tutti i fedeli — sacerdoti e laici — a lui affidati.

L’altro tipo di vicario ausiliare è quello previsto per il caso in cui il prelato risulti impedito nell’esercizio delle sue funzioni. In questo caso è prevista una procedura per l’elezione di un vicario ausiliare, al quale vengono trasferite tutte le competenze del prelato, eccetto il titolo (e senza diritto di successione), e in questo caso occorre la conferma da parte della Santa Sede. In tal modo, anche nel caso ipotetico di sede impedita, resterebbe la figura del prelato come Padre, ma il governo passerebbe nelle mani di un vicario ausiliare, analogo a un amministratore apostolico di una diocesi.

[1] Traduzione della redazione italiana.

[2] Ibid.

Romana, n. 59, Luglio-Dicembre 2014, p. 348-349.

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