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Direttive per l’attuazione dei protocolli di protezione dei minori e di altre persone vulnerabili (22-II-2020)

Dall’anno 2013, i Vicari Regionali delle diverse circoscrizioni della Prelatura hanno emanato norme per l’indagine in caso di accuse di abusi sessuali di minori imputati a fedeli della Prelatura dell’Opus Dei in conformità agli orientamenti della Congregazione per la Dottrina della Fede, contenute nella Lettera del 3 maggio 2011, alle indicazioni delle diverse Conferenze Episcopali e alle leggi di ogni Stato.

Recentemente il Sommo Pontefice Francesco ha promulgato il Motu Proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, del 26 marzo 2019 (con la conseguente Legge per la Città del Vaticano, numero CCXCVII, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, dello Stato della Città del Vaticano, del 26 marzo 2019, unitamente alle Direttive per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano, del 26 marzo 2019) e il Motu Proprio “Vos estis lux mundi” del 7 maggio 2019, al fine di rendere ancora più solido l’assetto istituzionale e normativo della Chiesa e per prevenire e combattere gli abusi sui minori e le persone vulnerabili.

Considerato il contenuto di queste norme e con piena adesione alla loro elevata finalità, invio a tutti i fedeli della Prelatura queste direttive nelle quali sono raccolte e adattate alla specifica attività pastorale della Prelatura le indicazioni date dal Romano Pontefice.

I

Principi generali

1. Le misure e le procedure contenute in queste direttive hanno l’obiettivo di contribuire a stabilire e a mantenere un ambiente rispettoso e consapevole dei diritti e delle necessità dei minori e delle persone vulnerabili, che escluda i rischi di sfruttamento, abuso sessuale e maltrattamenti nelle attività che si svolgono nell’ambito della Prelatura.

2. Queste indicazioni si dirigono a tutti i fedeli della Prelatura e a tutte le persone che in qualche modo collaborano con le iniziative apostoliche e di formazione cristiana.

3. In queste direttive, sempre che la fattispecie lo giustifichi, le persone vulnerabili sono equiparate ai minori, anche nei casi in cui non venga detto espressamente.

a) Per “minore” si intende la persona di età inferiore a diciotto anni. Al minore è equiparata la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (cfr. m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, art. 6 §1,1°).

b) Per “persona vulnerabile” si intende, secondo questo Protocollo, la persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psicologica, o priva della libertà personale che, di fatto, limita anche occasionalmente la sua capacità di intendere o di volere o, in ogni caso, di resistere alle offese (cfr. m.p. Vos estis lux mundi, art. 1 §2 a,b).

4. Di seguito sono indicati gli obiettivi e i principi che queste direttive perseguono nel combattere gli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili nell’ambito della Prelatura:

a) Obiettivi:

– promuovere la consapevolezza e il rispetto dei diritti e delle necessità dei minori e delle persone vulnerabili; e una formazione adeguata per la loro protezione;

– prevenire qualunque forma di violenza, abuso fisico o psichico, negligenza, abbandono, maltrattamento o sfruttamento;

– rendere consapevoli dell’obbligo di portare a conoscenza gli abusi alle autorità competenti e di cooperare con loro nelle attività dirette alla loro prevenzione e al loro contrasto;

– perseguire ogni abuso o maltrattamento nei confronti di minori o persone vulnerabili;

– offrire alle vittime e alle loro famiglie un’attenzione pastorale adeguata, come anche, se del caso, l’appoggio medico, psicologico e legale che sia conveniente.

b) Principi generali di regolazione:

– riconoscere a coloro che dichiarano di essere state vittime, come alle loro famiglie, il diritto di essere ricevuti, ascoltati e accompagnati; e il diritto che si dia il corso adeguato alle loro informazioni o denunce;

– garantire alle persone coinvolte un procedimento conforme alle regole del diritto (c. 221 § 3 CIC) e rispettoso del principio di presunzione di innocenza e dei principi di legalità e proporzionalità penali;

– nell’allontanare senza ritardo dai suoi incarichi la persona condannata per avere abusato di un minore o di altra persona vulnerabile, darle un sostegno adeguato per la sua riabilitazione psicologica e spirituale, anche in vista di un suo possibile reinserimento sociale;

– fare tutto ciò che è possibile per riabilitare la reputazione degli accusati ingiustamente.

5. Le autorità della Prelatura si devono impegnare perché coloro che dichiarano di essere stati lesi e le loro famiglie siano trattati con dignità e rispetto. In particolare devono loro prestare:

a) accoglienza, ascolto e accompagnamento anche mediante servizi specifici, se il caso lo richiede;

b) cura spirituale;

c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda dei casi.

6. Si deve proteggere l’immagine, la riservatezza e la confidenzialità dei dati delle persone implicate.

II

Norme di prevenzione

7. Le iniziative apostoliche con assistenza pastorale della Prelatura (cfr. Statuta, n. 121) alle quali partecipano minori o persone vulnerabili devono adottare sia regolamenti di buone pratiche che direttive per la loro protezione.

8. In conformità con l’art. 2 del Motu Proprio Vos estis lux mundi, è istituito nella Prelatura l’Ufficio di Coordinatore per la protezione dei minori, con le seguenti funzioni e obblighi:

1 Accettare ogni tipo di denuncia o informazione – direttamente dalla presunta vittima o da terzi – che abbia per oggetto condotte cui si riferiscono queste direttive. Deve essere dato riscontro al denunciante e, se del caso, alla presunta vittima.

2 Raccogliere ogni dato utile alla identificazione del denunciato e delle possibili vittime, e ogni altro dato che abbia attinenza con i fatti denunciati e con le persone coinvolte.

3 Fornire indicazioni al denunciante e, se del caso, alla presunta vittima sulla procedura canonica e civile.

4 Aiutare sin da subito le presunte vittime con un attento accompagnamento personale.

5 In caso di denuncia orale, si dovrà redigere un verbale di tutto quanto affermato – che deve essere sottoscritto dal denunciante – dando atto allo stesso tempo delle iniziative intraprese mediante un documento redatto anch’esso alla presenza di un notaio canonico.

6 Inviare immediatamente, e in forma discreta, al Vicario Regionale il verbale della denuncia con le iniziative intraprese, dando atto documentale dell’invio effettuato e della sua data, di cui verrà data notizia al denunciante.

7 Mantenere il segreto di ufficio in conformità con il c.1455 § 3 del CIC.

8 Informare periodicamente il Vicario Regionale dell’attività svolta.

9. Ogni Vicario Regionale nominerà, nell’ambito della propria circoscrizione, un Coordinatore per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, e almeno un Coordinatore aggiunto, che lo aiuti nell’applicazione di queste direttive e lo sostituisca in caso di necessità; e un Comitato Consultivo composto da almeno cinque membri. Il Coordinatore promuoverà attività di prevenzione e di formazione nel rapporto con minori e persone vulnerabili. Allo stesso tempo, si incaricherà specialmente di accogliere e di accompagnare le persone che dichiarano di essere state vittime di sfruttamento, abuso sessuale o maltrattamenti, come anche le loro famiglie.

10. Prima di designare le persone che lavoreranno, anche occasionalmente, con minori o persone vulnerabili nelle iniziative apostoliche con l’assistenza pastorale della Prelatura:

a) Si deve verificare l’idoneità dei candidati a interagire con queste persone, mediante un approfondimento adeguato e verificando anche l’assenza di precedenti penali secondo la legislazione vigente.

b) Si garantirà loro, con i mezzi opportuni, la formazione necessaria per conoscere, individuare e prevenire rischi di sfruttamento e abuso sessuale.

III

Norme di condotta

11. Nelle iniziative apostoliche che coinvolgono minori si deve dare la priorità alla loro protezione. Pertanto, nel corso delle attività, i fedeli della Prelatura e i loro collaboratori devono:

– essere prudenti e avere un rapporto rispettoso con i minori;

– proporre modelli di riferimento positivi;

– mantenersi sempre alla vista di altri quando si è in presenza di minori;

– informare i responsabili di ogni comportamento potenzialmente pericoloso che dovessero percepire;

– rispettare l’ambito di confidenzialità del minore;

– informare i genitori o i tutori delle attività che si intendono sviluppare e del metodo previsto;

– usare la dovuta prudenza nella comunicazione con i minori, anche per telefono e sulle reti sociali;

– svolgere le attività in locali adeguati all’età e alla fase di sviluppo dei minori, avendo cura in modo speciale, e nella misura del possibile, che i minori non entrino e rimangano in luoghi isolati o senza controllo;

– evitare ogni contatto inadeguato e non necessario, fisico o verbale, che possa risultare ambiguo (carezze, baci o abbracci imprudenti, ingiustificati o che si possano interpretare male).

12. È assolutamente vietato ai fedeli della Prelatura e a coloro che sono chiamati a collaborare nelle iniziative apostoliche della Prelatura alle quali partecipano minori o persone vulnerabili:

– infliggere castighi corporali di ogni tipo;

– stabilire una relazione preferenziale con persone cui queste norme si riferiscono;

– lasciare qualcuna di dette persone in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza fisica o mentale;

– rivolgersi a loro in maniera offensiva;

– tenere condotte inappropriate o sessualmente provocatorie, o partecipare a esse;

– discriminare qualcuna o un gruppo di persone cui si riferiscono queste norme;

– chiedere a qualcuna di loro che mantenga un segreto;

– dare a qualche persona cui si riferiscono queste norme regali che discriminano il resto del gruppo;

– trasportare da soli in macchina qualcuna di dette persone;

– fotografare o filmare qualche persona cui si riferiscono queste norme; se necessario, occorre munirsi del consenso scritto dei genitori o tutori;

– pubblicare o diffondere, attraverso internet o reti sociali, immagini nelle quali si riconosca qualche persona alla quale si riferiscono queste norme; se necessario, occorre munirsi del consenso scritto dei genitori o tutori;

– contattare qualcuna di dette persone, anche per telefono o mediante le reti sociali; se necessario, occorre munirsi del consenso dei genitori o tutori.

13. Ogni condotta inappropriata o molesta nei confronti di persone cui si riferiscono queste norme, anche se non presenta caratteristiche particolarmente gravi, deve essere valutata immediatamente, con equilibrio, prudenza e delicatezza, informando immediatamente i genitori o tutori interessati.

14. È necessario il consenso scritto dei genitori o dei tutori per la partecipazione dei minori o altre persone vulnerabili ad attività proprie dell’ambito pastorale della Prelatura. I genitori o i tutori devono ricevere informazioni sulle attività proposte e sui nomi e modalità di contatto dei responsabili. Le autorizzazioni che contengono dati riservati si custodiscono con il dovuto riserbo.

IV

Accettazione delle denunce

15. Coloro che dichiarano di essere stati vittime di abusi qui considerati, così come le loro famiglie, hanno diritto a essere accolti, ascoltati e accompagnati. Il Vicario Regionale, direttamente o attraverso il Coordinatore per la protezione dei minori, li ascolterà, assicurando loro che la questione sarà esaminata secondo diritto; facendo in modo che si dia loro un’assistenza spirituale adeguata; e proteggendo la loro immagine e la confidenzialità dei dati personali. Il Vicario Regionale potrà affidare l’accompagnamento spirituale delle persone offese e dei loro familiari a un sacerdote qualificato.

16. Se necessario, sarà offerta a queste persone anche assistenza medica, psicologica e sociale, e ogni informazione di carattere legale.

17. Senza pregiudizio del sigillo sacramentale, i fedeli della Prelatura e i collaboratori che hanno notizia o fondato sospetto che un minore o una persona vulnerabile potrebbe essere vittima di qualche abuso in esame, informeranno il Vicario Regionale, direttamente o attraverso il Coordinatore per la protezione dei minori.

18. Se le denunce o le notizie non sono manifestamente infondate, il Vicario Regionale allontanerà il presunto autore dei fatti dalle attività apostoliche della Prelatura, durante il corso delle indagini sul caso, sino alla loro conclusione definitiva.

19. A meno che non si violi la confidenzialità della direzione spirituale, il sigillo del sacramento della Riconciliazione o che ci si trovi in qualche altro caso previsto dal CIC, c. 1548 § 2, in conformità alla legislazione civile e canonica vigente, si devono informare le autorità civili delle accuse di abuso sessuale di minori che si ritengano verosimili.

Questo diritto e dovere si rispetterà sempre. Per nessun motivo si cercherà di dissuadere la presunta vittima o la sua famiglia dal presentare denuncia alle autorità civili. Il Coordinatore, anzi, è tenuto a informare la presunta vittima o i suoi genitori o tutori su questo diritto e dovere, e li solleciterà a esercitarlo.

In caso di opposizione scritta e giustificata della presunta vittima o dei suoi rappresentanti legali, o di non voler formalizzare detta opposizione per iscritto, il Vicario Regionale si atterrà a quello che dispongono le norme civili. In ogni caso, dopo avere chiesto il parere del Comitato consultivo, se ritiene che è necessario per la protezione della presunta vittima o di altri minori, informerà le autorità civili sulla denuncia o informazione ricevuta.

V

Istruzione delle denunce

20. Senza pregiudizio delle indagini compiute dalle autorità civili, il Vicario Regionale, nei casi di sua competenza, incaricherà con la maggiore diligenza possibile per l’indagine previa, in conformità del canone 1717 del CIC, il Promotore di Giustizia della sua circoscrizione o un suo delegato, o la svolgerà personalmente, se questo non è possibile.

21. Nel corso delle indagini, fra le altre cose che possono essere rilevanti, si deve accertare possibilmente la condotta sulla quale si indaga e le sue circostanze, i dati personali e l’età delle persone danneggiate, il danno causato e le possibili implicazioni del foro sacramentale. Si possono raccogliere documenti, prove e testimonianze dai diversi posti in cui ha operato la persona indagata. Chi presiede alla indagine può anche fare uso di dichiarazioni, testimonianze, documenti e informazioni di esperti raccolti in ambito civile, ai quali possono avere accesso, come pure di qualunque sentenza o decisione degli organi giurisdizionali dello Stato relativamente ai fatti indagati. A tal fine, il Vicario Regionale potrà, se lo ritiene prudente, sospendere le indagini canoniche in attesa dell’indagine civile.

22. Durante l’indagine previa, si avrà cura di:

a) procedere al recupero spirituale e psicologico di ogni persona implicata;

b) ricevere la dichiarazione della persona che appare come vittima, nel modo che sia confacente al caso;

c) rendere consapevole la persona che sembra vittima, o i suoi rappresentanti, dei suoi diritti e di come farli rispettare, inclusa la possibilità di presentare prove e di essere sollecitamente ascoltato, direttamente o tramite un intermediario;

d) informare le medesime persone, se lo richiedono, sulla conclusione dell’indagine e sullo sviluppo delle conseguenti iniziative;

e) consigliare la parte lesa che si serva di consultori civili e canonici;

f) preservare la persona lesa e la sua famiglia da ogni intimidazione o rappresaglia;

g) proteggere l’immagine, la riservatezza e la confidenzialità dei dati personali delle parti implicate.

23. La presunzione di innocenza deve essere sempre garantita e si deve evitare di pregiudicare la reputazione della persona indagata. A meno che esistano ragioni serie per non farlo, questa deve essere informata sollecitamente della indagine aperta e dei suoi motivi. Si deve anche proporre che si avvalga di consulenti civili e canonici, oltre a offrirle assistenza spirituale e psicologica.

24. Quando vi sono ragioni per ritenere che il reato possa essere reiterato, si devono prendere senza ritardo misure precauzionali adeguate, in conformità al diritto.

25. Se l’indagine conferma almeno la verosimiglianza del possibile reato per il quale è stata aperta l’indagine, il Vicario Regionale proseguirà il corrispondente procedimento canonico secondo il diritto e informerà le autorità civili competenti. Diversamente, il Vicario Regionale deve emettere un decreto motivato per archiviare il caso, conservando nel suo archivio segreto la documentazione che attesta le iniziative svolte e i motivi della decisione assunta. Sebbene sia stata disposta l’archiviazione, se l’incolpato è un chierico, si deve dare notizia alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. Norme de gravioribus delictis, artt. 6 e 16), e, per questo, il Vicario Regionale invierà alla Curia Prelatizia in quanto possibile copia autentica degli atti dell’indagine e del corrispondente decreto.

26. Ogni persona che risulta colpevole di avere commesso un reato di abuso su minori o persona vulnerabile deve essere destituita dalla sua posizione o incarichi apostolici o pastorali. Si offrirà, però, un sostegno adeguato per la sua riabilitazione psicologica e spirituale, così come per il suo reinserimento sociale.

27. Per l’applicazione concreta di queste direttive, ogni Vicario Regionale rivedrà il Protocollo approvato nella sua circoscrizione per la protezione dei minori avendo presente lo schema di Protocollo che si allega a queste direttive, le indicazioni che ha dato la Conferenza Episcopale del luogo e la legislazione statale in vigore.

Roma, 22 febbraio 2020

Romana, n. 70, Gennaio-Dicembre 2020, p. 44-52.

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